Whistleblowing e Direttiva 2019/1937: tra ritardi e PNRR

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Due anni fa le Istituzioni europee hanno adottato la Direttiva 2019/1937 sul whistleblowing. Una direttiva che l’Italia è chiamata a recepire entro il 17 dicembre 2021. Difficilmente tale scadenza potrà essere osservata. La Transparency International Italia e The Good Lobby, associazioni impegnate da tempo sul tema delle tutele per coloro che si espongono nell’interesse pubblico e che hanno contribuito all’approvazione della normativa italiana a tutela di chi segnala illeciti sul lavoro, hanno parlato di un «preoccupante silenzio da parte delle autorità italiane».

A poco più di due settimane dal termine ultimo per la trasposizione, l’Italia è a rischio sanzione da parte dell’UE.  «Il problema non riguarda solo il ritardo accumulato ma, soprattutto, la totale mancanza di trasparenza del processo. Non vi è infatti mai stato un coinvolgimento di stakeholder esterni, tramite consultazioni, audizioni o tavoli di lavoro, lasciando che l’elaborazione del disegno di legge di trasposizione facesse il suo iter fin qui nella più totale oscurità» denunciano ancora le due associazioni.

Marcello Fumagalli, partner BDO Italia, interpellato da compliancedesign.it, esprime il suo punto di vista sulla questione.

Quali sono i rischi che si corrono non adottando per tempo la direttiva? 

Il perdurante stato di incertezza legato al mancato recepimento della Direttiva da parte dell’Italia  non può che portarci alla ormai ben nota procedura di infrazione; procedura che non si ritiene essere un rischio immediato, essendo già previsto un periodo di cd. proroga, ma che certamente non rappresenterebbe, in caso di attivazione, un buon biglietto da visita in vista delle ingenti somme di denaro in arrivo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cd. PNRR e con i conseguenti rischi collegati.

In questa situazione di perenne attesa e con l’auspicio che i prossimi sviluppi nel recepimento della Direttiva stessa da parte del nostro Governo siano tempestivi, non dobbiamo dimenticarci delle Aziende che, in attesa di modifiche sostanziali a quanto ormai erano abituati a conoscere (i.e. la normativa precedente del 2017), dovranno ripensare ai propri sistemi di segnalazione e laddove non istituiti elaborare ex novo un sistema di gestione delle segnalazioni in linea con i nuovi dettati normati.

Il consiglio ovviamente è quello di attivarsi prontamente fin da adesso al fine di preparare il campo, con una seria ovviamente di analisi mirate, a quanto ipoteticamente sarà necessario porre in essere per raggiungere quel livello di conformità richiesto.

Le imprese dovranno, sicuramente:

  • in parte ripensare i propri sistemi di segnalazione;
  • ampliare le categorie di soggetti beneficiari (non solo segnalazioni interne ma anche segnalazioni esterne);
  • istituire, in accordo con i futuri dettami normativi, dei nuovi canali di segnalazione anche e soprattutto tecnologici, rispetto a quelli eventualmente già istituiti;
  • premurarsi di adottare sistemi di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l’accesso da parte del personale non autorizzato.

Infine, ultima menzione meritano le sanzioni comminate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati le quali ancora una volta ci ricordano, indipendentemente dalla normativa applicabile, l’importante di utilizzare misure di sicurezza e tecniche crittografiche idonei a prevenire il rischio, l’adozione di misure tecniche idonee per la conservazione ed il trasporto dei dati ed infine le tutele per il segnalante.

Adottare, dunque sistemi di compliance adeguati non solo alla normativa di settore ma anche alle best practice in ambito tutela e protezione dei dati, sicurezza delle informazioni, 231/2001 etc. così come anche se necessario rivolgersi a consulenti esterni competenti nell’implementazione delle nuove modalità di gestione può fare la differenza.

Alla luce dell’arrivo dei fondi del PNRR, è possibile pensare di gestire il flusso di denaro senza poter fare affidamento su questo strumento?

Ovviamente la situazione di incertezza che l’Italia si trova sul recepimento della Direttiva 2019/1937 ha degli indubbi riflessi anche in relazione alla gestione dei fondi che verranno stanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR).

Come sappiamo il PNRR oggi ha innumerevoli sbocchi di interesse: dal tema della digitalizzazione e sicurezza nelle PA, alla transizione ecologica, alle infrastrutture, alla salute etc., ma quello su cui certamente bisogna focalizzare l’attenzione e su questo lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è soffermato, è quanto sarà importante mantenere alta l’attenzione su fenomeni di corruzione e frodi, sui fondi stanziati ed sull’implementazioni di misure atte al controllo legato a suddetto utilizzo.

Il problema certamente è più ampio rispetto alla semplice adozione di un sistema di segnalazioni. Infatti, non dobbiamo dimenticarci che generalmente nell’utilizzo di fondi europei ma in generale nelle dinamiche che questo può comportare è il sistema dei controlli interni, tutto, adottato dalle Aziende, che ha come obiettivo quello di presidiare gli innumerevoli rischi legati all’attività di impresa.

Ovviamente all’interno di un buon sistema di controllo l’adozione di presidi legati al whistleblowing ed alle segnalazioni ad esso connesse, oltre che ovviamente al D.lgs. 231/01, alla legge anticorruzione 190/2021, al D. lgs. 231/2007, in linea con la normativa di settore (soprattutto e anche futura) che garantisca non solo a soggetti interni, ma in questo caso ancora di più a soggetti esterni, di segnalare eventuali criticità in materia di corruzione, infiltrazioni criminale ed ogni più abbia fattispecie di illeciti, rappresenta una degli strumenti necessari per presidiario il rischio.

L’Italia oggi, da ultime indicazioni di Transparency International che ha pubblicato a fine gennaio 2021 l’edizione del 2020 dell’Indice di percezione della corruzione, ha 53 punti, contro una media europea di 64.

L’ultimo biennio ha rappresentato un arresto rispetto ai miglioramenti fatti dal 2012 al 2019 e credo che l’avvento del PNRR, il prossimo, si spera, recepimento della Direttiva europea in materia di whistleblowing, una più prudente gestione del rischio legato alle opportunità economiche che ci vengono garantire a livello Europea, possano essere un buon punto di ripresa del trend positivo dei precedenti anni.