Nell’era dell’iperconnessione, anche le relazioni sentimentali entrano sempre più spesso in territori “ibridi”, dove confini tra sfera privata, identità digitale e responsabilità giuridica si fanno meno evidenti. Chat, social network, piattaforme di dating e scambio di contenuti stanno ridefinendo non solo le modalità con cui nascono e si sviluppano i rapporti, ma anche i rischi connessi alla tutela della privacy e della dignità delle persone.
A partire dal libro “Io che non amo solo te” (Il Saggiatore), ComplianceDesign.it ha intervistato Selina Zipponi, autrice e Global Data Protection Officer di Dedalus, per approfondire le implicazioni legali dell’infedeltà contemporanea e il ruolo sempre più centrale della privacy nelle relazioni digitali.
In che modo l’iperconnessione sta cambiando il rapporto tra relazioni e privacy?
In un contesto dominato da social network, chat e identità digitali, si moltiplicano i luoghi e le forme delle relazioni: DM, piattaforme di dating e messaggistica sono diventati spazi in cui si costruiscono legami paralleli, spesso più che nei contesti fisici.
Dal punto di vista giuridico, l’obbligo di fedeltà (art. 143 c.c.) non si limita all’astensione da rapporti sessuali, ma tutela lealtà, fiducia e dignità. Anche comportamenti digitali possono quindi costituire violazione se ledono questi valori. La giurisprudenza ha ormai riconosciuto che relazioni “virtuali” possono rilevare ai fini dell’addebito della separazione, con conseguenze patrimoniali analoghe a quelle di un tradimento consumato.
La Corte
A partire dal 2018, ha considerato rilevanti, ai fini dell’addebito della separazione, relazioni “digitali” idonee ad alimentare plausibili sospetti d’infedeltà e a ledere onore e dignità, pur senza adulterio consumato. In particolare, con l’ordinanza n. 9384 del 16 aprile 2018, la Cassazione civile (Sez. I) ha affermato che anche la sola ricerca di relazioni extraconiugali via internet, tramite app di dating integra violazione del dovere.
La Corte ha inoltre reputato giustificato l’abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge “tradito virtualmente”, riconoscendo che l’infedeltà digitale può essere equiparata a quella fisica. In termini pratici, l’infedeltà virtuale può far scattare l’addebito della separazione se ne è la causa — e non l’effetto — con possibili ricadute patrimoniali (perdita dell’assegno di mantenimento e dei diritti successori) esattamente come quella reale e consumata.
La provocazione e l’ironia quindi vengono facile: ma se le conseguenze giuridiche di un tradimento virtuale e di uno digitale sono le stesse, qualcuno potrebbe domandarsi “perché limitarsi al primo”?
Un ulteriore elemento è rappresentato dalla tracciabilità: nell’era digitale, l’infedeltà è molto più difficile da mantenere nascosta, anche per la facilità con cui contenuti e conversazioni possono essere salvati e condivisi.
Nella coppia la privacy ha confini più deboli?
No. Dal punto di vista giuridico, i diritti alla riservatezza non si attenuano per il fatto di essere in una relazione. Corrispondenza, account e dispositivi restano protetti, e accedervi senza consenso può integrare reati.
La gelosia non giustifica comportamenti invasivi: le cosiddette “indagini fai da te” espongono a responsabilità penali e possono rendere inutilizzabili eventuali prove raccolte. Esistono alcune valutazioni giurisprudenziali legate al contesto (ad esempio uso comune di dispositivi in ambito domestico), ma non rappresentano un’autorizzazione generale.
Se si sospetta un’infedeltà, la via corretta resta quella dei canali legittimi, senza violare la riservatezza altrui.
Quali rischi legali nel controllo dei dispositivi del partner?
L’accesso non autorizzato a telefono, email o social network del partner può configurare reati come la violazione di corrispondenza o l’accesso abusivo a sistemi informatici, puniti anche con la reclusione.
È irrilevante che le credenziali siano conosciute “in famiglia”: la conoscenza della password non equivale a un consenso generalizzato. Nemmeno situazioni emotive come tradimento o abbandono giustificano tali condotte.
Quali sono i rischi legati alla gestione di contenuti privati o intimi?
In ambito digitale vale una regola chiara: nessuna immagine può essere utilizzata o diffusa senza consenso. In caso contrario, si può agire per far cessare l’abuso e ottenere il risarcimento.
Per i contenuti intimi, il rischio più rilevante è quello del revenge porn, oggi espressamente sanzionato: non solo chi produce o diffonde, ma anche chi inoltra materiale con intento lesivo può essere punito con la reclusione. A ciò si aggiungono possibili profili di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata e fenomeni come la sextortion. Diventa quindi fondamentale, da un lato, non condividere contenuti altrui senza consenso e, dall’altro, prestare estrema cautela nella diffusione delle proprie immagini.
Quali quindi le regole per orientarsi nelle relazioni digitali?
La tecnologia cambia i comportamenti, ma non i diritti. Anche nella sfera privata valgono regole precise: il consenso e il rispetto della riservatezza restano centrali. È importante ricordare che “online è per sempre”: condividere significa perdere il controllo dei contenuti. Allo stesso tempo, pratiche come l’accesso agli account altrui restano illecite. In definitiva, la tutela della privacy non è solo una questione legale ma anche relazionale: rispettare la riservatezza significa proteggere l’altro e se stessi. In amore credo valga il principio che “chi ha un dubbio, non ha nessun dubbio”.
In definitiva, la tutela della privacy non è solo una questione legale ma anche relazionale: rispettare la riservatezza significa proteggere l’altro e se stessi. Credo che una relazione sana non si costruisca spiando, controllando o catturando prove, ma con dialogo sincero, fiducia e empatia.

