NFT & Cripto. La complessa e incompleta cornice tra incomprensioni e sottovalutazioni

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Altamente e improvvidamente sottovalutati dai legislatori nel convincimento che si trattasse di fenomeni transeunti, criptovalute e cryptoassets, da circa un quinquennio, hanno preso prepotentemente piede nel panorama monetario e finanziario mondiale (una realtà, dati disponibili sicuramente per difetto, che supera una capitalizzazione di oltre 2.550 miliardi di dollari). A fronte di questa crescita dirompente, il prevalente sentiment di operatori e regolatori è stata la messa in guardia contro i rischi tipici di una non fiat currency: assenza di garanzie, rischio hackering, opacità di creazione e scambio e connessi rischi di impiego per fini di riciclaggio. Tale approccio, in prospettiva miope, porta ad assoggettare anzitutto le criptovalute e i suoi “gestori” alla sola disciplina antiriciclaggio. Gli interventi operati in tal senso da due decreti legislativi (90/2017 n. 90 e 125/2019), introdussero, legittimandone il substrato operativo, tanto la nozione di valuta virtuale quanto quella di prestatori di servizi relativi all’utilizzo della stessa. Con una espansione di entrambe le nozioni: le criptovalute non più solo mezzi di pagamento ma anche prodotti di investimento, e i prestatori di servizi virtuali, equiparati ai cambiavalute ordinari e soggetti alla stessa disciplina (DM 17.1.2022), non solo come exchanger, essendo abilitati anche ad emissione, offerta, trasferimento, compensazione e ogni altro servizio funzionale ad acquisire, negoziare o intermediare lo scambio di criptovalute.

Il che produce, nel sistema attuale, una pesante dicotomia istituzionale, non scevra da ricadute in termini di stabilità dei mercati e di impatto concorrenziale fra finanza innovativa autogenerata e finanza tradizionale: con buona pace del principio di neutralità tecnologica e con effetti potenzialmente devastanti sull’intero sistema bancario-finanziario, sulla tutela degli acquirenti/investitori, sulla stessa tenuta degli impianti di politica monetaria e sulla chiarezza operativa per gli stessi exchanger. L’unica equiparazione è proprio l’assoggettamento alla disciplina antiriciclaggio: ma quanti e quali operatori del settore potranno effettivamente garantire il rispetto delle norme in materia di adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette? Non è questione di taglia: operatori che scambiano criptovalute per volumi relativamente bassi si sono già attrezzati, operatori di ben maggior stazza, specie se agenti dall’estero “bucando” i confini normativi, adottano nei fatti metodi più corrivi. Altro discorso vale per i Non Fungible Token (NFT). Categoria eterogenea, dove si assommano oggetti digitali incorporanti diritti di più svariata natura. La costante lentezza e titubanza decisionale fa sì che gli NFT possano diventare un punto di fuga per le criptovalute, beneficiando di vuoti normativi e così sfuggendo, fra l’altro, agli obblighi antiriciclaggio, pensati e operanti solo per le valute e non per la più ampia famiglia dei cryptoassets.

di Emilio Girino (Avvocato, commissione fintech AssoAML)

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